ONLUS

Associazione Regionale

Trapiantati Organi

099/8800184

 

TRAPIANTI: COSTA, NON REFERENDUM MA PRIMA RICHIESTA VOLONTÀ

(ANSA) ROMA 19 MAR 2000

L’ATO in merito alle molte notizie confusionarie messe in circolazione negli ultimi giorni sotto la voce TRAPIANTI /REFERENDUM ha voluto diffondere alcune precisazioni, affinchè i cittadini possano ricevere un’informazione precisa sull’iniziativa del Ministro della Sanità e del Direttore Generale Nazionale Del Coordinamento " Donazione e Trapianto di Organo"

 "Non è un referendum, ma una prima richiesta di manifestazione della volontà sulla donazione degli organi."

Così il neo direttore del centro nazionale trapianti presso l’Istituto Superiore di sanità, spiega l’iniziativa annunciata dal Ministro della Sanità di far arrivare ai cittadini con il certificato per i referendum un modulo per la dichiarazione.

Ecco i punti dell’iniziativa che rende operativo un periodo Transitorio dell’applicazione della legge sui trapianti (in Vigore dal 16 aprile 1999) in attesa che diventi funzionante il Sistema informatico nazionale e dunque prima dell’applicazione Completa dal previsto sistema di notifica:

 

  1. Con i certificati elettorali di maggio verrà effettuata una capillare distribuzione di moduli che i cittadini potranno utilizzare come dichiarazione di volontà (positiva o negativa) da portare con sé;
  2.  

  3. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non obbligo) di esprimere la propria volontà sulla donazione dei propri organi a scopo di trapianto dopo la morte;
  4.  

  5. Il sistema scelto in via transitoria non è il silenzio-assenso, ma il consenso o il dissenso esplicito;
  6.  

  7. Se un cittadino non si esprime è previsto dalla legge la possibilità per i famigliari di opporsi al prelievo (coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori).
  8.  

  9. Il prelievo in ogni caso non ha luogo, se viene presentata una dichiarazione del donatore contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione positiva:
  10.  

  11. Vengono previste due modalità per esprimere la volontà: la prima attraverso una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti e che potrà essere comunicata all’Asl, al medico; la seconda attraverso la registrazione dalla volontà (positiva o negativa) effettuata presso le Asl, i medici di famiglia e le farmacie;
  12.  

  13. La dichiarazione è valida se contiene: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale o numero del documento, dichiarazione di volontà, data e firma;
  14.  

  15. Qualunque nota scritta che riporti quanto indicato è considerata valida;
  16. Se il cittadino si registra presso le Asl, i suoi dati vengono inseriti in un archivio situato presso il centro nazionale trapianti e presso i centri interregionali;
  17.  

  18. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i rianimatori verificano se il soggetto ha con sé la dichiarazione o ha annotato la propria volontà nel registro informatico.
  19.  

  20. Possono verificarsi dunque tre casi:

 

  1. il soggetto ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione e in questo caso i famigliari non possono opporsi.
  2.  

  3. Il soggetto ha espresso volontà negativa alla donazione e in questo caso non c’è prelievo di organi.
  4.  

  5. Il soggetto non si è espresso e in questo caso il prelievo è consentito sé i famigliari non si oppongono.

 

"In sostanza", ribadisce il Dr. Nanni Costa, " l’iniziativa in cantiere che sarà organizzata in un decreto vuole dare una prima possibilità ai cittadini di esprimersi direttamente."